Il Consiglio di Stato riapre cava Sarno
Il Consiglio di Stato riapre la "Cava Sarno" accogliendo in toto il ricorso di Calcestruzzi Irpini spa contro il pronunciamento del 21 gennaio scorso del Tar di Salerno sui ricorsi presentati da altri esercenti controinteressati (Castellano Cave s.r.l., Cave Bruschi s.r.l., Gardenia Service Srl, Cesa s.r.l., Rising House s.r.l.) annullando le autorizzazioni con le quali la Regione Campania - U.O.D. Genio Civile di Avellino, nel 2013, (DD.DD. n.20 e n. 78 del 2013) dava alla Calcestruzzi Irpini spa, facoltà nella coltivazione e nel recupero ambientale del comparto estrattivo C16AV_01 sito in Salza Irpina.
Il Consiglio di Stato ha completamente ribaltato quella interpretazione affermando, in primo luogo, che «… Contrariamente a quanto supposto dal Tar, la fissazione dell’aliquota estrattiva non è affatto preordinata a disciplinare il mercato e la concorrenza fra imprese del settore bensì è deputata a stabilire il limite quantitativo del materiale estraibile dal singolo comparto a prescindere dall’attività estrattiva esercitata dalle altre imprese estrattive negli altri comparti ad esse assegnati: in altri termini non contingenta il quantitativo di materiale da estrarre per garantire la concorrenza nel mercato. Sicché il parametro del fabbisogno non è ascrivibile alle misure amministrative sul buon funzionamento del mercato a tutela della concorrenza dalla cui violazione i giudici di prime cure, seguendo le tracce dell’elaborato peritale, hanno tratto, con un salto logico prima ancora che giuridico, la conclusione della sussistenza di un profilo d’illegittimità degli atti impugnati». Fermo restando che quella concessione, allo stato dell’arte, «non pregiudica l’attività d’impresa» delle altre aziende operanti.
In seconda battuta, il Consiglio di Stato rileva «il dato oggettivo che nessun atto assevera la sussistenza nelle aree ricomprese nel comparto C16AV 01 (Cava Sarno ndr) del vincolo paesaggistico a tutela delle superfici boscate». Il Consiglio richiama esplicitamente «il “verbale d’accertamento aree boschive” del 9 maggio 2007, atto posto a monte della perimetrazione regionale dei comparti, con il quale l’amministrazione regionale, dopo il sopralluogo effettuato dagli organi competenti – ossia nella sede propria deputata a verificare in concreto le caratteristiche naturalistiche delle aree ricomprese nel comparto in esame – ha espressamente escluso che esse fossero interessate da superfici boschive. Ad ulteriore e decisivo conforto: l’organo tecnico forestale STAPF nella nota del 2.12.2011, sul PUG (Progetto unitario di gestione produttiva) presentato da Calcestruzzi Irpini spa, ha negato la sussistenza di vincoli paesaggistici sulle aree del comparto; nella VIA (Valutazione impatto ambientale) integrata con la Valutazione di incidenza non è stata rilevata la sussistenza del vincolo paesaggistico».
Di qui, il Consiglio di Stato definisce « infondate », argomentando punto su punto, tutte le motivazioni dedotte negli appelli incidentali, ovvero sulla violazione dell’art. 23 delle NTA del Piano Regionale Attività Estrattive, sulla violazione del limite massimo di estensione, sull’obbligo di costituzione del consorzio, sulla indisponibilità delle aree del comparto; sulla sussistenza di strade vicinali gravanti sulle aree del comparto; sulla maggior ampiezza dell’area di cava; sul difetto d’istruttoria del parere forestale; sul perimetro del progetto estrattivo autorizzato.
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